Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha condensato in uno schema le novità relative alla patente a crediti, contenute all’interno del decreto attuativo.
L’entrata in vigore del sistema pensato per rafforzare le attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è prevista dal 1° ottobre 2024.
La patente a crediti, obbligatoria per il settore edile, è stata introdotta dall’articolo 29, del decreto-legge 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge 56/2024, e rappresenta uno strumento di qualificazione delle imprese in materia di salute e la sicurezza sul lavoro.
Tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili dovranno dotarsi della patente a crediti, presentando domanda di rilascio attraverso l’autocertificazione che attesti il possesso di specifici requisiti come l’iscrizione alla Camera di Commercio, il Durc, il possesso della certificazione di regolarità fiscale. Mentre utilizzeranno la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), la designazione dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e l’adempimento degli obblighi formativi.
Le imprese non appartenenti all’Unione Europea dovranno presentare un’autocertificazione del documento equivalente rilasciato dal Paese d’origine.
La domanda può essere inoltrata dal 1° ottobre dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo direttamente sul portale dell’Ispettorato del Lavoro, il rilascio è automatico e tra la richiesta e l’ottenimento della patente è possibile lavorare.
La patente potrà essere revocata anche in caso di dichiarazioni false e si potrà richiedere una nuova patente dopo 12 mesi dalla revoca.
Sul portale dell’Ispettorato sono contenute tutte le informazioni relative alla qualificazione delle imprese consultabili solo da soggetti autorizzati: le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza, il responsabile dei lavori, i coordinatori della sicurezza nella progettazione e l’esecuzione dei lavori.
Il sistema dei crediti prevede un punteggio iniziale di 30 punti che può arrivare fino a 100.
La decurtazione dei crediti avviene nel caso di infortuni gravi: da 20 a 40 punti per infortunio mortale, 15 per inabilità permanente e 10 per malattia professionale.
I crediti, invece, potranno aumentare in base a diverse condizioni, tra queste: anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio, attività formative svolte all’interno dell’azienda e investimenti effettuati nel campo della sicurezza sul lavoro.
Un’altra novità riguarda l’obbligo di sospensione della patente nel caso in cui si verifichi un infortunio mortale con riconoscimento di colpa grave da parte del datore di lavoro. Tale sospensione può durare fino a 12 mesi ed è proporzionata alla gravità dell’infortunio e alla violazione in materia di salute e sicurezza, tenendo conto di possibili recidive. Esiste la possibilità di presentare ricorso in seguito all’adozione del provvedimento cautelare.
Se il provvedimento di sospensione cautelare viene adottato, spetta all’Ispettorato nazionale del lavoro verificare il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere dove si è verificata la violazione.