Novità in materia di lavoro, legge 13 dicembre 2024 n. 203

La Legge 13 dicembre 2024, n.203 contenente disposizioni in materia di lavoro, entrerà in vigore il prossimo 12 gennaio 2025. Si tratta di un provvedimento che nasce dall’esigenza di semplificare diversi ambiti lavorativi, qui affronteremo le disposizioni riguardanti i rapporti di lavoro.

Tra le norme più significative introdotte dal provvedimento, una stabilisce che l’assenza ingiustificata del lavoratore prolungata oltre il termine fissato dal contratto collettivo o comunque oltre i quindici giorni, prevede la fine del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore senza dimissioni telematiche. Il datore di lavoro, invece, ha l’obbligo di comunicare all’Ispettorato l’assenza per accertare la veridicità della comunicazione. Nel caso in cui il lavoratore dimostri l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza, tale disposizione viene meno. In assenza di motivazione, il rapporto di lavoro si riterrà risolto per volontà del lavoratore e quest’ultimo non potrà fare richiesta di Naspi, poiché non sussistono i requisiti.

La norma prevista dall’art 10 prevede semplificazioni in materia di somministrazione del lavoro. Le modifiche sono volte a favorire l’adozione di contratti flessibili, andando incontro alle esigenze produttive delle imprese che potranno utilizzare senza limiti e vincoli i diversi contratti: somministrazione a tempo determinato e indeterminato. Vengono esclusi dal tetto del 30% i lavoratori in somministrazione a tempo determinato rispetto al totale dei contratti stabili, i lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche (stagionali, spettacolo, start-up, sostituzioni). Inoltre, viene cancellata la disposizione secondo la quale se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, dove non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso chi li utilizza, e attualmente pari a 24 mesi.

L’art. 13 riguarda il periodo di prova dei contratti a tempo determinato, infatti la nuova norma prevede che la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato sia fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro, salvo diverse disposizioni della contrattazione collettiva. Infine, la durata del periodo di prova, comunque, non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici per contratti fino a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli oltre i sei mesi e inferiori a dodici.

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