Il Ministero del Lavoro, della Salute, l’Inail, il Mise e le parti sociali hanno siglato il nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure atte a contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro.
Il documento contiene l’aggiornamento delle disposizioni contenute nei precedenti protocolli e fornisce linee guida per aiutare le imprese ad adottare sistemi anti-contagio a fronte della corrente situazione epidemiologica. Proprio a causa dell’elevata diffusione del virus durante le ultime due settimane, è fondamentale garantire la sicurezza negli ambienti lavorativi.
Secondo le nuove misure di prevenzione, i dispositivi di protezione Ffp2 rappresentano importanti strumenti di tutela per i lavoratori in ambienti di lavoro chiusi e condivisi da più persone o aperti al pubblico o dove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro. In questo caso, il datore di lavoro garantirà la disponibilità delle mascherine Ffp2 per consentire a tutti i lavoratori di poterne fruire. In più, su indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di protezione, in base agli specifici contesti lavorativi individuati, il datore di lavoro dovrà determinare particolari gruppi di lavoro e dotarli di adeguati dispositivi di protezione da utilizzare, avendo cura soprattutto dei soggetti più fragili.
Il datore di lavoro, inoltre, dovrà fornire ai lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro tutte le informazioni necessarie relative alle misure precauzionali da adottare: impegno a comunicare tempestivamente i sintomi qualora si manifestassero e a rispettare tutte le disposizioni sanitarie all’interno dell’azienda.
Per l’accesso nei luoghi di lavoro il personale dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea; se dovesse risultare superiore ai 37,5 C°, sarà vietato l’accesso. La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.
In caso di lavoro in appalto, l’appaltatore dovrà informare subito il committente per condividere gli adempimenti del protocollo. Per quanto riguarda l’igiene dei locali sono previste pulizie a fine turno e sanificazione degli strumenti di uso condiviso. L’accesso agli spazi comuni dovrà essere contingentato e sarà garantita la ventilazione degli spazi, nello specifico verrà eseguita la sanificazione degli spogliatoi, mentre gli orari di ingresso e uscita saranno organizzati.
Le figure deputate alla gestione della sicurezza come il medico competente, il RSPP e le RLS/RLST collaboreranno con il datore di lavoro nell’attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19“, nello specifico per la salvaguardia dei lavoratori fragili che sarà affidata al medico. Per ciò che concerne il lavoro agile, esso viene definito come uno strumento utile proprio per la categoria sopracitata, auspicando la proroga del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. Infine, è contemplata la costituzione di comitati del Protocollo o Comitati territoriali all’interno delle aziende.
Qualora il quadro epidemiologico subisse ulteriori cambiamenti che richiedano una ridefinizione delle misure di contenimento dei contagi, le parti si impegnano a riunirsi nuovamente e, comunque, entro il 31 ottobre 2022 per verificare l’aggiornamento delle misure.